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Alcune considerazioni sulla legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri

Fonte: FUNERALI.ORG

Il 3 maggio 2021 si è avuto il ventesimo anniversario dall’entrata in vigore della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Si potrebbe ricordare come per molto tempo, pur in presenza di norme di rango primario che lo prendevano in considerazione, l’accesso alla cremazione è stato marginale, nel senso che ben poche persone vi facevano ricorso.
Basti ricordare il dato del 1970, anno nel quale le cremazioni in Italia sono state 1.051 (pari allo 0,002017% dei defunti dell’anno), dato che, raffrontandolo a quello degli anni più recenti, consente di evidenziare quanto sia mutata la situazione.
Ormai, la cremazione ha conquistato una pari dignità con le altre pratiche funerarie.

L’importanza della L. 30 marzo 2001, n. 130
Anche se, come già ricordato, vi siano state norme di legge in proposito, la L. 30 marzo 2001, n. 130 ha teso a dare alla materia una regolazione abbastanza organica, ma anche da legittimare, attraverso un processo di depenalizzazione, la dispersione delle ceneri.
Per questo occorre sempre tenere presente che essa ha, in sostanza, due “oggetti”: la cremazione e la dispersione delle ceneri.
Accade abbastanza spesso che i due istituti vengano trattati come sovrapponibili, mentre andrebbero sempre tenuti separati, nel senso che regolazioni esplicite di uno non necessariamente possono applicarsi, magari per una qualche ritenuta analogia, all’altro.
Tuttavia, lo sforzo verso una regolazione abbastanza organica ha dovuto scontare la criticità che si ha con l’art. 3, dove l’attuazione di molti principi è stata rimessa a modifiche di rango regolamentare.
Non si tratta di una critica, quanto della constatazione che allora probabilmente non vi erano molte strade che potevano portare al raggiungimento degli obiettivi di chi l’ha promossa e sostenuta.

Al di là di questo, la legge non è esente da alcuni limiti. Non ci riferiamo solo alla previsione dell’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3, ultimo periodo (quello che recita: “Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto, dove è ben evidente l’incoerenza con la previsione precedente della lett. a)).
Piuttosto, un fattore di criticità si ha nel fatto che l’art. 2, quello che interviene sulle norme penali in materia di dispersione delle ceneri, aggiungendo due commi all’art. 411 C.P.(incidentalmente richiamando l’attenzione sul fatto che questa continua a costituire fattispecie di reato, quando non siano osservate queste disposizioni), individua si una competenza funzionale per quanto attiene alla titolarità dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ma non affronta minimamente la questione della competenza territoriale di quest’autorità, aspetto importante dato che appare abbastanza poco probabile che la dispersione delle ceneri possa prevedersi nel comune di decesso.
In proposito, non può evitarsi di ricordare la pronuncia del TAR Toscana, Sez. 2^, 9 dicembre 2009, n. 2583.

Altre difficoltà
Tra le difficoltà di attuazione della legge, si potrebbe ricordare la previsione dell’art. 3, comma 1, lett. e) che – nel rispetto della volontà espressa dal defunto – le modalità di conservazione delle ceneri siano disciplinate prevedendo, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari.
Tra l’altro, il richiamo alla volontà espressa dal defunto solleva la questione delle forme cui cui debba, o possa, essere manifestata, e provata, aspetto per cui si fa rinvio alla pronuncia del TAR Sardegna, Sez. 2^, 5 febbraio 2014, n. 100, nonché, in via più generale, del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 2^-bis, 20 aprile 2021, n. 4597.
Si tratta di una previsione che vede, nella prassi operativa pratica, comportamenti non uniformi, nel senso che se le prime due (tumulazione, interramento) non richiedono in genere particolari modalità di accertamento (verifica, conoscenza, ecc.) di quella che sia stata la “espressa volontà del defunto”, mentre per la terza vi sono, qui o là, maggiori attenzioni, quasi condizionanti.

A queste prassi (tralasciamo ogni considerazione sulla loro coerenza con la legge), andrebbero poi aggiunti richiami all’”arlecchino” delle norme regionali (sia permesso di considerare come in questa materia, specie per gli aspetti pertinenti all’ordinamento civile, non sussisterebbe proprio potestà legislativa regionale, ex art. 117, comma 2, lett. l) Cost., aspetto del tutto rimosso da molti), che, in alcuni casi (Toscana, con formulazioni poi mutuate da Basilicata e Campania) hanno previsto che l’affidatario sia individuato, in vita, dalla persona defunta, cosa che porterebbe a rendere inapplicabile l’affidamento ai familiari delle urne cinerarie, quando questo sia un’aspirazione in questo senso dei familiari, ma anche espone a opzioni che potrebbero presentare fattori di criticità (per non dire altro).

Il maggior limite
Comunque sia, il limite maggiore che si può individuare nella legge, sta, a modesto avviso, proprio nell’incipit dell’art. 3, laddove il comma 1 recita: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi: ….
Volutamente non si considera il rispetto o meno del termine, quanto l’elemento sostanziale, dal momento che molti dei “principi” sono talvolta abbastanza precisi da non lasciare molto spazio a norme attuative di rango secondario (regolamenti).
È già stato in precedenza considerato che questa rimessione a modifiche di rango regolamentare è stata, di fatto, una scelta per molti versi anche obbligata, dal momento che, se così non fosse fatto, l’approvazione delle legge avrebbe trovato in sede parlamentare resistenze rilevanti e tali, con buona probabilità, da ostacolarne l’approvazione.
Diciamo che, così, le posizioni ostili hanno avuto lo zuccherino di un alibi per non essere indotte ad esplicitare la propria posizione.

Per inciso, non va dimenticato come nel 2001 fossero ad abbastanza avanzati i lavori per una revisione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (anche se il relativo testo non teneva conto della L. 30 marzo 2001, n. 130, per il fatto che i relativi lavori ne erano del tutto antecedenti), al punto che il “testo finale” era già iscritto all’O.d.G. della Conferenza Unificata Stato-Regioni per l’11 luglio 2001, argomento “ritirato” dallo stesso Ministero, che mirava testi del tutto differenti.
Nel frattempo, si è anche avuta la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha portato ad ulteriori fattori di disorientamento e indecisione.

Tornando, per un momento, al rispetto o meno dei termini, occorre ricordare anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. 1^, n. 2597/2003 del 29 ottobre 2003, cui si è attenuto il D.P.R. 24 febbraio 2004 pronunciantesi su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in materia di affidamento ai familiari dell’urna cineraria.
Il parere, forse, può anche non convincere del tutto e, per alcune conseguenze cui perviene, apparire anche leggermente forzato, in particolare sulle differenti soluzioni date alle questioni:
(a) affidamento ai familiari dell’urna cineraria e
(b) dispersione delle ceneri.

Ma esso tiene conto del fatto che il primo – affidamento ai familiari – costituisce pratica che potrebbe anche essere reversibile, potendosi sempre richiedere il conferimento dell’urna cineraria al cimitero, mentre il secondo – dispersione delle ceneri – è, per sua stessa natura, non più reversibile.
Purtroppo, si tratta di fattori (ve ne sarebbero anche altri) che hanno prodotto situazioni di dis-uniformità territoriale, che non paiono rispettose dei principi che comporterebbero parità di trattamento delle persone su aspetti riferibili a diritti soggettivi, in materia di ordinamento civile.

Prato: Morti nel 2021

Fonte: Comune di Prato Statistiche

In questa sezione sono riportati i dati relativi ai decessi desunti dagli archivi di Stato Civile, ovvero le registrazioni degli eventi che avvengono sul territorio del Comune di Prato, indipendentemente dal Comune di residenza degli individui coinvolti.
Dati al 31 agosto 2021

Morti per mese dal 2016 al 2021
Morti per classi di età nel 2021
Morti per cittadinanza e sesso nel 2021
Morti per classi di età e sesso nel 2021

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“Personale servizi funebri in piano vaccinale”. Interrogazione di Palozzi

[Fonte: laziopolitico.it]

“Nella giornata di oggi ho presentato una interrogazione urgente alla attenzione del presidente Zingaretti e dell’assessore D’Amato per avere chiarimenti in merito alla mancata previsione nel piano vaccinale regionale del personale delle imprese funebri.

Fin dal manifestarsi dell’emergenza pandemica, infatti, anche gli operatori della imprenditoria funeraria si sono trovati particolarmente esposti ai rischi di trasmissione del Covid-19 dovendo trattare tutte le salme, quelle positive al coronavirus e le altre, e dovendo entrare spesso in contatto con le famiglie colpite da un lutto, anch’esse possibili veicoli di contagio per essere state vicine ai loro cari defunti. Senza dimenticare che in questi mesi, nello svolgimento quotidiano delle loro funzioni, il personale delle imprese funebri è stato ed è spesso a contatto con strutture sanitarie, e con i loro operatori. Alla luce di tutto questo, dunque, vorremmo sapere se sia intenzione della Regione Lazio inserire questa categoria all’interno del piano vaccinale, consentendo così al comparto di operare in condizioni di totale sicurezza e tranquillità. Auspichiamo che da Zingaretti giungano risposte rapide e concrete in tal senso”.
Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo, Adriano Palozzi.

CASTELFIORENTINO: Preoccupato un gruppo di residenti: «Si svalorizza la zona». Il sindaco Falorni: «Garantita la sicurezza ambientale» No a un impianto crematorio a Cambiano

Fonte: Il Tirreno

CASTELFIORENTINO. Un passo indietro per valutare con i cittadini la realizzazione di un impianto crematorio a Cambiano, frazione del comune di Castelfiorentino. È la richiesta che arriva da un gruppo di residenti, agricoltori, titolari di agriturismi, preoccupati dall’investimento privato che potrebbe svalutare le loro attività e prodotti del territorio.

Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha incontrato più volte i cittadini della frazione, toccando in prima persona tutti i dubbi emersi: «È difficile mettere d’accordo la comunità quando si è di fronte a simili investimenti ma le preoccupazioni che sono scaturite troveranno risposta nel progetto definitivo, una volta che lo avremo sul piatto». Entro due anni potrebbero partire i lavori. Presto il bando di gara per un progetto dal costo di 2 milioni e 800mila euro. «A nostro giudizio la popolazione non è pienamente a conoscenza di questo impianto – spiegano alcuni residenti, i quali chiedono un passo indietro all’amministrazione comunale, prima di una decisione definitiva – .

Ci sono vigne dove si ricava il Chianti, aziende agricole e5 agriturismi. Si andrebbe incontro a difficoltà importanti. In questa zona nell’ultimo decennio sono stati fatti importanti lavori, come il depuratore che spesso emana cattivi odori e il recupero di una zona dove sorge il panificio di San Matteo che ha avuto un significativo impatto paesaggistico ed ambientale. Servono investimenti ma non in questa direzione. I nostri immobili perderanno il 30% del loro valore e potrebbero spingere i turisti altrove. In alcune città sono stati proposti referendum, proprio per evitare dubbi e scontri». Una protesta che hanno deciso di portare avanti con una raccolta di firme da consegnare all’amministrazione comunale nelle prossime settimane con una chiara proposta: «Ascoltare i cittadini, valutare le risorse economiche che può portare il forno al territorio e ciò che può portare uno sviluppo turistico» .

La proposta privata arriva da un gruppo di aziende, Altair, Sercim e Edilver, tramite il project financing, su una superficie di 5mila metri quadrati. «Quella che nascerà sarà una opera adeguata ai desideri e alle aspettative dei cittadini. Sarà sicura dal punto di vista ambientale, non avrà un impatto paesaggistico. Immaginiamola come una espansione del cimitero, dove ci saranno tutti i controlli necessari per garantire sicurezza alla comunità» conclude Falorni. Quello di Castelfiorentino potrebbe essere il primo forno crematorio dell’Empolese Valdelsa.

Covid: si può andare ad un funerale fuori regione?

Fonte: leggepertutti.it

Il Dpcm consente lo spostamento per partecipare solo alle esequie di parenti stretti. Resterebbero fuori zii, cugini o suoceri.

La drammaticità della pandemia che da quasi un anno, ormai, ha colpito l’Italia comporta purtroppo ogni giorno il decesso di centinaia di persone. Per questo potrebbe capitare di dover assistere alle esequie di una persona cara che, magari, abita dall’altra parte dell’Italia o, comunque, in un territorio diverso. In questo caso, si può andare ad un funerale fuori regione?

Le Faq sul Dpcm anti-Covid pubblicate poco fa dal Governo chiariscono anche questo aspetto. La risposta alla domanda è sì ma non sempre. Sul sito di Palazzo Chigi si legge che: «La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19».

In altre parole, è consentito partecipare al funerale del genitore, del nonno o del fratello o della sorella anche fuori regione, così come il nonno a quello del nipote o il genitore a quello del figlio. Ma il cerchio, teoricamente, si chiude qui.

A stare a guardare, negli altri casi, ci si dovrebbe affidare alla buona volontà di chi ci ferma per un controllo. Se, ad esempio, vivo a Milano da solo e mio suocero abitava a Torino, teoricamente non potrei andare al suo funerale perché non è un parente stretto entro il secondo grado, bensì un affine di primo grado. Così come non potrei andare alle esequie di uno zio che abitava a Verona o di un cugino che verrà seppellito a Napoli, visto che si tratta, rispettivamente, di parenti di terzo e di quarto grado.

Chi è un operatore funebre

L’operatore funebre è una figura professionale che si occupa di tutte quelle pratiche di vestizione, trasporto e seppellimento del defunto, o della sua eventuale cremazione qualora questa fosse richiesta dai parenti. In alcune aziende di pompe funebri, tra cui soprattutto le più piccole, ha anche il compito di vendere arredi mortuari e affiggere i necrologi.

L’operatore funebre è un professionista specializzato con un’importante preparazione tecnica e morale, condizioni essenziali per potersi approcciare alla salma in maniera rispettosa e, ancora più importante, saper trattare con delicatezza i sopravvissuti al defunto, i quali potrebbero stare attraversando un difficile lutto.

Di solito, l’operatore funebre lavora in turni prestabiliti, poiché il lavoro prevede spesso anche chiamate notturne. Questo avviene soprattutto nelle grandi città, mentre nei piccoli centri il lavoro segue gli orari tradizionali. Pur essendo un lavoro poco valorizzato per via della superstizione che lo riveste in Italia, quello dell’operatore funebre è un ruolo chiave non solo all’interno dell’azienda per cui esso lavora, ma anche per l’immagine che questa deve dare di sé ai familiari in lutto. In altre parole, gli addetti alle onoranze funebri sono le prime persone che la famiglia incontra poco dopo la perdita, e deve mantenere un alto livello di decoro e rispetto, oltre che massima accortezza per la privacy che questi momenti delicatissimi prevede.

Il Comune di EMPOLI rinnova il contributo per la cremazione dei defunti.

[Fonte: La Nazione]

Contributi per la cremazione
Fino al 50% delle spese sostenute sarà coperto dal Comune

Il Comune rinnova il contributo per la cremazione dei defunti. Coloro che sceglieranno, per i propri cari, questo servizio potranno beneficiare di un sostegno pari al 50% delle spese sostenute, che vanno dalla cremazione della salma, al trasporto al forno crematorio, all’acquisto dell’urna cineraria. La percentuale della contribuzione spettante ai familiari dei defunti non potrà comunque superare il limite massimo fissato di 400 euro. Il Comune precisa, inoltre, che i contributi saranno erogati esclusivamente per la cremazione di salme destinate alla inumazione o alla tumulazione negli spazi cimiteriali di proprietà comunale. La richiesta di contributo dovrà essere presentata di norma entro 10 giorni dalla data dell’avvenuta cremazione, allegando la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Galateo funebre: come vestirsi a un funerale

[Fonte: paginegialle.it]

Anche per un’occasione come il funerale esiste un vero e proprio galateo che impone delle regole da rispettare per essere adeguati alla cerimonia. Tra queste, anche il dress cose per una funzione funebre.

L’estremo saluto a un defunto è un modo per mostrare rispetto e vicinanza alla famiglia, per questo è necessario seguire un dress code, la cui importanza non va assolutamente sottovalutata: ecco come vestirsi a un funerale, quali colori evitare, i modelli di abiti da preferire e le regole da seguire per il trucco.

Per il momento del lutto, esiste infatti, un vero e proprio galateo funebre: alcuni consigli che indicano come comportarsi e abbigliarsi in modo adeguato.

Abbigliamento adatto per un funerale

Come vestirsi per un funerale? La parola d’ordine è sempre sobrietà.

Optate per abiti semplici e formali come il classico tailleur donna, da evitare i colori vivaci, prediligete le tonalità scure, preferibilmente il nero o il grigio.

Per gli uomini, via libera alla camicia bianca abbinata ad abito o al completo da uomo con giacca e pantalone scuri; anche la cravatta, deve avere un colore neutro. Per calze e scarpe, scegliete un colore simile a quello dell’abito o un classico nero.

Le donne possono indossare un vestito dal taglio semplice, purché di colore scuro o dalle tonalità neutre, da evitare stampe e trasparenze, così come abiti troppo corti, aderenti, o con scollature troppo profonde.

Se indossate la gonna a tubino, ricordate che è consigliato l’utilizzo delle calze anche in estate e, se l’abito è senza maniche, meglio coprire le spalle con una giacca, una stola, uno scialle o un coprispalle, purché semplici e discreti.

Se le temperature richiedono il cappotto lungo o la giacca, anche questi capi dovranno essere scuri; possibilmente neri, ma anche, marrone, blu cobalto e verde scuro.

Calzature e accessori per funerale

Assolutamente da evitare, sia per uomini che donne, scarpe da tennis e scarponcini, siete in un contesto formale dunque scegliete una scarpa elegante, comoda e ben lucidata.

Per le donne, una ballerina o una scarpa con un tacco comodo è da preferire ad una con tacco molto alto.

Sono consentiti gioielli sobri, un filo di perle e orecchini piccoli e a bottone, poco appariscenti. La borsa deve essere piccola e di colore scuro.

Se la cerimonia funebre si svolge in una giornata piovosa, anche l’ombrello dovrà essere a tinta unita, scuro, possibilmente nero.

Come vestirsi per un funerale: trucco e acconciatura

I capelli devono essere curati e acconciati in modo semplice, senza fronzoli o accessori colorati. Anche il trucco deve essere naturale e leggero, meglio evitare il rossetto o mantenersi su un rossetto nude o dalle tonalità neutre con finitura opaca.

Abbigliamento funerale per i bambini

Se al funerale sono presenti dei bambini, anche loro dovranno indossare abiti scuri e formali, privi di scritte, decorazioni e stampe. Le bambine possono portare fiocchi scuri nei capelli e vestiti a mezza manica o manica lunga.

Spese funebri: è possibile prelevare dal conto corrente di una persona morta?

[Fonte: La legge per Tutti]

Partiamo prima dagli ostacoli che possono frapporsi all’obiettivo di pagare il funerale con i soldi del defunto. Il primo, come si diceva, è costituito dal fatto che, non appena l’istituto di credito viene a sapere del decesso del proprio cliente, ne congela il conto corrente. Non si tratta di un abuso da parte della banca ma di un obbligo di legge: nessuno può pagare agli eredi i debiti che aveva col defunto se prima questi non presentano all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Persino i figli eventualmente con delega alle operazioni sul conto non possono eseguire alcuna operazione di prelievo.

Peraltro, la banca, così facendo, tende a cautelarsi da possibili azioni legali degli eredi stessi, qualora il versamento del denaro del defunto non dovesse essere fatto nei confronti degli effettivi aventi diritto.

In ogni caso, quand’anche il familiare del defunto dovesse riuscire a eseguire un prelievo prima che la banca operi il blocco del conto, il suo gesto avrebbe due importanti ripercussioni. Da un lato, esso implicherebbe una tacita accettazione di eredità, con conseguente responsabilità per tutte le obbligazioni lasciate dal defunto, ivi compresi gli onnipresenti debiti fiscali (si pensi alle numerose cartelle esattoriali che spesso si accompagnano fino alla morte del contribuente). Dall’altro lato, il prelievo non autorizzato dagli altri eredi implicherebbe una responsabilità civile e penale nei confronti di questi ultimi, con conseguente obbligo risarcitorio.

Detto ciò, si comprende come prelevare soldi dal conto del defunto non è affatto semplice. Ed allora come pagare il funerale con i risparmi presenti sul conto corrente di quest’ultimo? Ecco come fare.

Come pagare le spese funebri con i soldi in banca del defunto

Eccezionalmente, le banche consentono agli eredi di effettuare un prelievo dal conto corrente del defunto, prima ancora della presentazione della dichiarazione di successione, solo al fine di pagare le onoranze funebri. Tale comportamento, peraltro, anche secondo la giurisprudenza, non può qualificarsi come “tacita accettazione dell’eredità”: sicché, sarà sempre possibile una successiva rinuncia alla stessa. Il pagamento delle spese funebri non può essere considerato come accettazione tacita dell’eredità in quanto costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non poter, dunque, ricondurre all’adempimento di un debito ereditario.

Per eseguire il prelievo dei soldi necessari al funerale è necessario però che vi sia il consenso di tutti gli eredi, i quali potranno delegare anche uno solo di loro al ritiro delle somme (con una dichiarazione autenticata) oppure presentarsi direttamente in banca. 

Alcuni istituti di credito si accontentano di un’autocertificazione in cui i richiedenti dichiarano di essere eredi. Altri invece, il più delle volte, pretendono che vi sia un’attestazione, autenticata in Comune, con cui i richiedenti dichiarino di essere i legittimi e unici eredi. Con tale documento, poi, ci si potrà recare in banca per eseguire il prelievo per le spese funebri.

È opportuno informarsi prima presso la banca in questione per poter conoscere la documentazione richiesta per tale adempimento. 

Come sbloccare il conto corrente del defunto?

Il conto corrente del defunto verrà definitivamente sbloccato dalla banca solo nel momento in cui verrà eseguita la dichiarazione di successione (adempimento che va compiuto entro 1 anno dal decesso). Solo allora la banca pagherà a ciascun erede la propria quota di giacenza sul conto.

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